Scuola nelle Marche

Giovedì, 07 Giugno 2018 Scritto da

I minori stranieri presenti sul territorio marchigiano, come su tutto il territorio nazionale, sono soggetti all’obbligo scolastico. L'istruzione scolastica è obbligatoria e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Ai minori stranieri si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica indipendentemente dalla regolarità della condizione del loro soggiorno. Inoltre, l’obbligo di iscrizione scolastica non viene meno se i genitori del minore siano irregolarmente presenti sul territorio italiano o se questi ultimi presentino, ai fini dell’iscrizione nelle scuole italiane, la documentazione anagrafica del minore richiesta dalla scuola in forma incompleta o non la presentino affatto. In tal caso, il minore viene iscritto con riserva. Di conseguenza il diritto allo studio del minore non viene pregiudicato dalla possibilità che i genitori irregolarmente presenti in Italia, all’atto dell’iscrizione del minore a scuola, possano incorrere nella sanzione dell’espulsione o della denuncia. L’esibizione del permesso di soggiorno è esclusa in caso di provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, tra le quali vi è l’iscrizione scolastica. La posizione del minore risulta dunque autonoma rispetto a quella dei suoi familiari irregolarmente presenti in Italia ed essa non impedisce comunque l’esercizio del diritto di accesso all’istruzione di ogni ordine e grado, anche nel caso di scuola dell’infanzia.

I minori stranieri presenti sul territorio hanno quindi il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’inosservanza di questo obbligo da parte dei genitori o dei responsabili del minore comporta una sanzione penale prevista dall’art. 731 del codice penale. Inoltre, l’inadempimento all’obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo di integrazione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento.

Fonte: Costituzione italiana

Sistema educativo di istruzione e formazione professionale

Il Sistema educativo di istruzione e formazione professionale si articola in diverse fasi: 

  • Scuola d'infanzia (3-5 anni). La scuola dell'infanzia anticipa il primo ciclo di istruzione. Ha una durata di 3 anni e non è obbligatoria.
  • Primo ciclo di istruzione (6-13 anni). Il primo ciclo d'istruzione è composto da scuola primaria (elementari), della durata di 5 anni, e scuola secondaria (medie) della durata di 3 anni; sono obbligatorie. Questo ciclo inizia all'età di 6 anni. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria avviene automaticamente, senza sostenere l'esame di Stato. Quest'ultimo si dovrà invece sostenere alla fine di questo ciclo, per passare al secondo livello di studio.
  • Secondo ciclo di istruzione (14-19 anni). Nel secondo ciclo d'istruzione i ragazzi dovranno decidere tra scuole di diversa tipologia: licei, licei artistici e istituti d’arte, istituti tecnici, istituti professionali. In queste scuole sono previste tasse d'iscrizione. I licei presentano uno studio più teorico e astratto, negli istituti tecnici e professionali le materie sono più legate a percorsi lavorativi. La scuola superiore è divisa in biennio e triennio, ha la durata di 5 anni; solo negli istituti professionali si può ottenere una qualifica intermedia dopo 3 anni. L'obbligo scolastico è previsto fino a 16 anni per questo motivo è necessario frequentare il biennio dopo il primo ciclo d'istruzione nelle scuole superiori. Dopo i 16 anni e fino ai 18 anni, c'è l'obbligo formativo che si può assolvere, oltre che nella scuola stessa, nel percorso della formazione professionale o anche svolgendo tirocini formativi con contratti d'apprendistato. Dopo aver superato l'esame di Stato, previsto alla conclusione dei 5 anni di scuola superiore, si potrà accedere all'Università o al mondo del lavoro. Debito e credito formativo: chi giunge al termine dell'anno scolastico con una o più insufficienze (massimo 3) che il Consiglio di Classe ritiene però superabili, viene promosso con l’impegno di saldare il debito, frequentando corsi di recupero ed effettuando l'esame di recupero nel corso dell’anno scolastico successivo. Se il ragazzo partecipa a progetti e attività integrative della scuola, sono previsti crediti scolastici, che potranno essere valutati, in vista dell'esame di Stato, in punti traducibili in voto.

Fonte: MIUR

Iscrizione dei minori stranieri già presenti in Italia
Iscrizione dei cittadini stranieri maggiorenni già presenti in Italia
Iscrizione dei cittadini stranieri residenti all’estero
Letto 4904 volte Ultima modifica il Venerdì, 03 Agosto 2018 15:48