Quadro Giuridico Regionale Lavoro
La normativa regionale in materia di lavoro interviene non solo sugli aspetti amministrativi ma anche organizzativi dei servizi per il lavoro. Il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 delinea la nuova struttura dei servizi offerti in tema di politiche attive del lavoro. In particolare, l’art.18 del citato Decreto contiene servizi e misure di politica attiva che le Regioni erogano attraverso propri uffici territoriali, denominati centri per l’impiego, al fine di costruire percorsi adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro.
La nuova struttura dei servizi offerti in tema di politiche attive del lavoro riguardano:
- orientamento di base e specialistico individualizzato;
- orientamento all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- accompagnamento al lavoro, anche attraverso il ricorso all'assegno individuale di ricollocazione;
- promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo;
- gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.
A livello regionale sono disponibili diverse misure formative di politica attiva:
- il tirocinio extracurriculare: è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione e non si configura come un rapporto di lavoro. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione. Il tirocinio permette di realizzare un percorso di approfondimento professionale, formativo e pratico, creando condizioni favorevoli per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- la borsa lavoro: è una misura di politica attiva che prevede l’attivazione di progetti di ricerca o di esperienze lavorative da realizzarsi presso imprese o associazioni che abbiano sede operativa nel territorio regionale a favore di soggetti diplomati e/o laureati. L0biettivo principale della borsa di lavoro è quello di favorire l’inserimento lavorativo e occupazionale di disoccupati attraverso progetti di ricerca, redatti in collaborazione con l’impresa, o esperienze lavorative effettuate direttamente in azienda;
- l’incentivo all’assunzione: è una misura di politica attiva che prevede la concessione di incentivi alle imprese che assumano con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, soggetti disoccupati e/o svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento alle donne e alle persone disoccupate con più di cinquant’anni di età. L’obiettivo dell’incentivo all’assunzione è quello di favorire l’inserimento lavorativo e occupazionale di disoccupati attraverso la concessione di aiuti all’impresa;
- l'apprendistato: è un contratto di lavoro a tempo indeterminato a causa mista, cioè il lavoro si alterna con la formazione. È finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica. Il contratto di apprendistato dà la possibilità all'azienda di assumere e formare le nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso in quanto non prevede, se non in misura ridottissima, il versamento dei contributi previdenziali. A fronte di questi vantaggi il datore di lavoro si impegna a garantire una formazione adeguata all’apprendista e di retribuirlo per l’attività lavorativa svolta secondo quanto prevede il CCNL di riferimento.
- creazione d’impresa: è una misura di politica attiva che promuove e sostiene processi di autoimpiego e autoimprenditorialità per i giovani attraverso la partecipazione ad interventi formativi mirati, per acquisire le competenze necessarie per dare avvio al loro progetto d’impresa/lavoro autonomo A giovani vengono offerti percorsi specialistici mirati di consulenza/formazione/affiancamento nella fase dello start-up. Inoltre, sostiene percorsi integrati di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo per disoccupati over 30. L’obiettivo principale è quello di: favorire l’inserimento lavorativo e occupazionale di lavoratori attraverso azioni di valorizzazione delle competenze e sostegno all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità e l’incentivazione dell’autoimpiego destinato alle categorie di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.
- prestito d’onore: favorisce l’avvio di nuove imprese attraverso la concessione di un finanziamento agevolato da restituire in 6 anni e da utilizzare per far fronte alle spese di costituzione, agli investimenti ed alla gestione della nuova iniziativa economica. Al fine di favorire in maniera più incisiva la fase di start up della nuova iniziativa economica, il Prestito d’Onore prevede inoltre che, oltre alla concessione del finanziamento, vengano erogati anche servizi gratuiti ed obbligatori di assistenza tecnica (tutoraggio).
I destinatari del Prestito d’Onore sono donne e uomini che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, abbiano un’età compresa fra i 18 ed i 60 anni e siano residenti da almeno 12 mesi nella Regione Marche. Il Prestito d’Onore è finalizzato a finanziare le nuove attività d’impresa in forma Individuale, di Società di Persone e di Società Cooperativa. E’ possibile rilevare un'attività già esistente, purché tale attività non sia gestita da soggetti che abbiano con l’interessato un legame parentale. Importi massimi finanziabili: euro 25.000,00 nel caso di Impresa Individuale e di Società con meno di 3 soci; euro 50.000,00 nel caso di Società con almeno 3 soci. Per le Società in Accomandita Semplice per beneficiare di tale importo almeno 3 soci devono rivestire la qualifica di socio accomandatario.
Fonte: Regione Marche