E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
L’assegno di maternità spetta: alle cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato; alle cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno: carta di soggiorno; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.
L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.
Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non è lavoratrice.
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza).
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno.
La documentazione necessaria: la dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno; una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità: i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via); di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione; diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza; di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).
Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.
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Fonte: INPS
L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
L’assegno di maternità dello Stato spetta:
- alla madre, anche adottante;
- al padre, anche adottante;
- agli affidatari preadottivi;
- all'adottante non coniugato;
- al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
- agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.
I requisiti generali richiesti per il diritto all’assegno di maternità di Stato sono la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea. Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:
- se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
- se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.
Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:
- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno.
In quest’ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.
La domanda per l’assegno di maternità dello Stato deve essere presentata alla sede INPS di competenza.
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Fonte: INPS
l premio alla nascita è il bonus dedicato alle future mamme. Il "Bonus mamma domani 2018" viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art.8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Il "Bonus mamma domani 2018" è attivo nel 2018 ed è rivolto alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del settimo mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato. L’importo dell’assegno è di 800 euro. Le modalità di pagamento previste sono: bonifico domiciliato presso ufficio postale; accredito su conto corrente bancario; accredito su conto corrente postale; libretto postale; carta prepagata con IBAN. Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
Requisiti
Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti in Italia. Le domande presentate dalle cittadine straniere extracomunitarie, regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39, 16 marzo 2017, n. 61 e 28 aprile 2017, n. 78, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza 6019/2017 del Tribunale di Milano. La richiesta di riesame della domanda deve essere effettuata dall’interessata, utilizzando il modello in allegato al messaggio 13 febbraio 2018, n. 661, presso la struttura INPS territorialmente competente, che valuterà la sussistenza dei requisiti, sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.
Quando fare la domanda
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento). Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda online decorre dal 4 maggio.
Come fare la domanda
La domanda deve essere presentata all’INPS tramite una delle seguenti modalità: servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN, attraverso il portale dell’Istituto; contact center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile); enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.
Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e la guida l’utente nella compilazione della domanda. L’applicativo consente oltre all’inserimento e invio della domanda sia la consultazione delle domande già trasmesse che l’accesso ad altri servizi per la famiglia presenti nello Sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (assegno di natalità-bonus bebè, bonus infanzia e assegni al nucleo familiare). La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante la data presunta del parto.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore. Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda se già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.
La domanda può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza alla data del 1°gennaio 2017, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento. Nel caso in cui la domanda debba essere presentata da un legale rappresentante, questi dovrà essere in possesso del PIN della richiedente per effettuare l’accesso al sistema con i dati identificativi dell’interessata. Nel caso di abbandono o affidamento esclusivo al padre, decadenza della potestà genitoriale o decesso della madre, il padre potrà presentare direttamente la domanda con le stesse modalità munendosi di PIN dispositivo.
Documentazione
Certificazione dello stato di gravidanza . La richiedente dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni: numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL; indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza; per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.
Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione. E' richiesto: il permesso di soggiorno per le cittadine extracomunitarie regolarmente presenti in Italia che si trovano nelle condizioni giuridico-fattuali le quali dovranno indicare il possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità, ovvero di un titolo di soggiorno, inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciato; data di rilascio; termine di validità); il parto già avvenuto dove la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino (codice fiscale), ovvero le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di più minori in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore/evento; l'adozione/affidamento nazionale dove viene attestata la data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia è necessario indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell'autorità competente (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso tipologia del provvedimento; numero del provvedimento; data del provvedimento; autorità che ha emesso il provvedimento) oppure è possibile allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi; l'adozione/affidamento internazionale: per attestare la data di ingresso in Italia è necessario indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali - CAI (numero dell'autorizzazione; data dell'autorizzazione) ovvero il numero e la data dell’autorizzazione. In alternativa si ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell'autorizzazione stessa o la dichiarazione sostitutiva, al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi. E’ possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione; la data di ingresso in famiglia: per attestare la data di ingresso in famiglia si chiede di allegare copia digitalizzata del certificato dell'ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia; l'adozione pronunciata nello stato estero: bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi. l'abbandono/affido esclusivo al padre: bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento emesso dall'autorità competente (tipologia, numero, data, autorità che ha emesso il provvedimento). In alternativa è possibile allegare la copia digitalizzata del provvedimento stesso. Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento e il comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.
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Fonte: INPS
L’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico erogato dall'INPS per le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.
L’assegno al nucleo familiare spetta a: lavoratori dipendenti; lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori domestici; lavoratori iscritti alla Gestione Separata; titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS; titolari di prestazioni previdenziali; lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Il diritto all’ANF decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte. Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS, la data iniziale dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione. Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili). L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 18 maggio 2017 n.87).
I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all' IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro). Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.
Non devono essere dichiarati tra i redditi: Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR; i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge; le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità; le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali; gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione; l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale; gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato. L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è: addetto ai servizi domestici; iscritto alla Gestione Separata; operaio agricolo dipendente a tempo determinato; lavoratore di ditte cessate o fallite; beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
L'INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN. Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso: ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge/parte di unione civile decade per l’ex coniuge/parte di unione civile, mentre, resta valido per i figli affidati; o nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio non inabile a proficuo lavoro.
L'ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia.
Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare:
- solo la prima moglie, se residente in Italia;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.
I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare: solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia; anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia; anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri.
I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche per i familiari residenti all’estero. Per i titolari di pensione ai superstiti, il nucleo ha diritto all’ANF se composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori o maggiorenni inabile.
Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte di unione civile deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559 (Codice SR56). Se i coniugi/parte di unione civile sono separati o divorziati, in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli. Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’ANF. Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/unione civile può chiedere il pagamento dell'ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.
La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. Se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, la domanda va presentata al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (Codice SR16). In tal caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, nel termine di prescrizione di cinque anni. Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (es. genitori separati, componenti maggiorenni inabili, etc.) o ai fini dell’aumento dei limiti reddituali (es. componente minorenne inabile) è necessario allegare al Mod. ANF/DIP (Codice SR16) l’Autorizzazione ANF precedentemente richiesta all’INPS.
Se il richiedente è addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o ha diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, la domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (es. genitori separati, componenti maggiorenni inabili, etc.) o ai fini dell’aumento dei limiti reddituali (es. componente minorenneinabile) è necessario allegare la prevista documentazione alla domanda telematica di prestazione ANF.Il menu del servizio mette a disposizione tre voci: informazioni, pagina che specifica quale documentazione e quali dati sono necessari per compilare la domanda a seconda della composizione del nucleo familiare e del soggetto che presenta la domanda; invio domanda, funzionalità che permette di compilare e inviare la domanda; consultazione domande, funzionalità che permette di consultare le domande già inviate.
In alternativa, si può fare la domanda tramite: contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
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Fonte: INPS
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini possono richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni. Il REI si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.
Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).
Il REI nel 2018 viene erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti: requisiti di residenza e soggiorno. Il richiedente deve essere congiuntamente: cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
Requisiti familiari
Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 192) abroga dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne). Pertanto, a partire dal 1° giugno 2018, possono presentare domanda tutti coloro che possiedono gli altri requisiti, indipendentemente dalla composizione familiare.
Al riguardo si sottolinea che il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE non coincide necessariamente con la famiglia anagrafica. Salvo casi particolari, la normativa ISEE prevede infatti che i coniugi fanno parte dello stesso nucleo anche se con diversa residenza anagrafica; i figli minori di 18 anni fanno parte del nucleo del genitore con il quale convivono; i figli maggiorenni, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori anche se non conviventi, se risultano a loro carico ai fini Irpef. A tal fine si chiarisce che sono considerati fiscalmente a carico se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro; un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro; un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare: non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (vedi tabella 1) e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.
In particolare, il valore del beneficio massimo mensile è ridotto dell'importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l'indennità di accompagnamento.
Inoltre, se i componenti del nucleo familiare percepiscono dei redditi, il beneficio mensile del REI è ulteriormente ridotto di un importo pari al valore dell'ISR adottato ai fini ISEE (non considerando i benefici assistenziali già sottratti). L'ISR tiene conto, tra l'altro, delle spese per l'affitto (che vengono sottratte dai redditi fino a un massimo di 7mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e dei redditi da lavoro dipendente (che vengono sottratti per il 20%, fino ad un massimo di 3mila euro). Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità.
Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE in corso di validità. Poiché l'ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al fine di evitare la sospensione del beneficio, chi presenta la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018 deve essere già in possesso dell'attestazione ISEE 2018. Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta. Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività.
Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto senza giustificato motivo o se, per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell'attestazione ISEE, risulta aver percepito un importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l'importo versato sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. Sono inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima per effetto di dichiarazioni false riscontrate nell'attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere.
Il Progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit e riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.
La valutazione è organizzata in un'analisi preliminare, (da svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del REI) e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa. Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione (varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per l'impiego, previste dai decreti attuativi del Jobs Act - D.lgs. 150/2015, artt. 20 e 23).
Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Solo per il 2018, il beneficio economico verrà concesso per un periodo massimo di 6 mesi, anche in assenza della sottoscrizione del progetto.
La domanda può essere presentata presso il Comune di residenza e/o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni. Nei punti di accesso al REI viene offerta assistenza per la compilazione del modulo di domanda e vengono fornite informazioni, consulenza e orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali. Nuovo modello di domanda per le istanze presentate dal 1° giugno 2018.
Il beneficio viene concesso dall'Inps. Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all'Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. L'Inps, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste Italiane la disposizione di accredito. Poste emette la Carta REI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda. Attraverso il servizio online dell'INPS l’interessato, accedendo con le proprie credenziali, può consultare lo stato della propria domanda inviata dal Comune all’INPS.
Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta REI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato. La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di: prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro, al costo del servizio (1 euro di commissione per i prelievi negli ATM Postamat; 1,75 euro per i prelievi negli altri circuiti bancari); fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati; pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali; avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.
La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti. Per approfondimenti sull'utilizzo della Carta REI vai al sito di Poste oppure consulta l'informativa. Coloro ai quali è stato riconosciuto il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) nell'anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati, a partire dal 1° gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite previsto per il REI (240 euro al mese).
Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, possono richiedere la trasformazione del SIA in REI. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà ridotta del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato sulla stessa Carta di pagamento. Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere l'accesso al REI, se in possesso dei requisiti. In questo caso il REI avrà una durata massima di 6 mesi, al fine di assicurare una copertura complessiva del beneficio (SIA+REI) pari a 18 mesi. A decorrere dal 1° novembre 2017 la richiesta per il SIA non può più essere presentata.
Per maggiori informazioni visita il sito.
Fonte: INPS
La Carta famiglia è il bonus erogato alle famiglie numerose e viene utilizzata per gli acquisti di prodotti alimentari, per pagare l’abbonamento di bus, treni o metro e anche per andare in vacanza o beneficiare di agevolazioni sulle bollette di luce e gas.
La domanda di richiesta della card per le famiglie numerose viene presentata direttamente presso il Comune di residenza e possono richiederlo sia le famiglie italiane che straniere, con almeno tre figli minorenni a carico. I negozi e le strutture che aderiscono alle agevolazioni e applicano sconti sulle spese previste dal bonus famiglia 2018 possono esibire due tipologie di bollini associati al logo della Carta nei quali vengono esposte le diciture di “Amico della Famiglia” o “Sostenitore della Famiglia”.
I requisiti per presentare la domanda riguardano: all’interno del nucleo familiare, italiano o straniero, regolarmente residente in Italia al momento della richiesta della carta famiglia, siano presenti almeno tre figli minorenni; è necessario che il reddito dichiarato e documentato mediante la presentazione del modello ISEE 2018 non superi il limite di 30.000 euro. Ai fini del rilascio della Carta i minori in affidamento familiare verranno conteggiati nel numero di minorenni presenti all’interno del nucleo.
La durata della card è di due anni e sarà emessa previa presentazione al Comune della DSU ai fini ISEE in corso di validità. Sul retro della card è indicato il logo del Comune presso cui è stata richiesta con il relativo codice, un numero progressivo, luogo e data di emissione, dati anagrafici e codice fiscale del genitore intestatario e data di scadenza per la fruizione degli sconti presso le strutture convenzionate.
Per maggiori informazioni visita il sito.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
La Carta acquisti ordinaria è una carta di pagamento elettronica concessa a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. Sulla carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. La carta non è comunque abilitata al prelievo di contanti.
Dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della Carta acquisti che abbiano fatto richiesta del Reddito di Inclusione (REI), il beneficio economico connesso è erogato sulla medesima carta, che in questo caso viene denominato Carta REI, assorbendo integralmente il beneficio della Carta acquisti eventualmente già riconosciuto.
A chi è rivolta
Disponibile da ottobre 2008, la Carta acquisti ordinaria è concessa a cittadini di nazionalità italiana dai 65 anni in su o di età inferiore a tre anni. E con gli stessi requisiti anagrafici a:
- cittadini di stati membri dell’Unione europea;
- familiari di cittadini italiani o di stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Come funziona
Sulla Carta sono accreditati 80 euro con cadenza bimestrale da utilizzare per fare la spesa o pagare gas e luce. I negozi che aderiscono all'iniziativa espongono la seguente etichetta adesiva:
Gli enti territoriali possono deliberare l’accredito sulla carta di ulteriori somme e alcune aziende possono prevedere sconti particolari sulla fornitura di beni di pubblica utilità.
I titolari di Carta acquisti possono, inoltre, avere uno sconto del 5% nei negozi e nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa. Lo sconto è riconosciuto esclusivamente per gli acquisti effettuati con la Carta acquisti e non è applicabile all'acquisto di specialità medicinali o per il pagamento di ticket sanitari. Gli acquisti con la Carta, presso le farmacie convenzionate e attrezzate, danno anche il diritto alla misurazione gratuita della pressione arteriosa e del peso corporeo.
Lo sconto è cumulabile con altre iniziative promozionali o sconti applicati a tutta la clientela, oltre a quelle riservate ai titolari di carte fedeltà rilasciate dai negozi stessi (ad esempio, dai supermercati).
I soggetti privati possono anche effettuare versamenti a titolo spontaneo e solidale sul fondo destinato alla Carta acquisti.
In caso di smarrimento, disattivazione, danneggiamento o furto della carta, il titolare potrà chiederne il blocco immediato telefonando, 24 ore su 24, al numero verde 800 902 122. Nel corso della telefonata verrà comunicato il numero di blocco e sarà necessario fornire il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita e il giorno in cui si è verificato l’evento. Successivamente, il titolare dovrà confermare l’avvenuta richiesta di blocco a un ufficio postale.
In caso di smarrimento o furto della Carta, il titolare deve anche presentare apposita denuncia alle competenti autorità (autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza). Per ottenere il duplicato della carta, dovrà poi presentare copia della denuncia a un ufficio postale.
Occorre rivolgersi a un ufficio postale anche in caso di smagnetizzazione o danneggiamento della carta.
Domanda
Per avere diritto alla Carta, i cittadini dai 65 anni in su devono avere i seguenti requisiti:
- non godere di trattamenti o, nell'anno di competenza del beneficio, godere di trattamenti di importo inferiore a 6.863,28 euro per l'anno 2018 se di età compresa tra 65 anni e 70 anni o a 9.151,05 euro per l'anno 2018 dai 70 anni in su. Nel caso in cui una quota dei trattamenti sia collegata alla situazione reddituale del pensionato, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie;
- avere un ISEE in corso di validità inferiore a 6.863,28 euro per l'anno 2018;
- non essere, da soli o insieme al coniuge, intestatari di più di una utenza elettrica domestica, di più di una utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas;
- non essere, da soli o insieme al coniuge, proprietari di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
- non essere, da soli o insieme al coniuge, titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE;
- non essere fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni perché ricoverati in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.
I bambini di età inferiore a tre anni (in questo caso il titolare della Carta è un esercente patria potestà):
- devono avere un ISEE in corso di validità inferiore a 6.863,28 euro per l’anno 2018;
- non devono essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari intestatari di più di un’utenza elettrica domestica, di più di un’utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli;
- non devono essere proprietari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
- non devono essere titolari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE.
Come fare la domanda
La domanda deve essere presentata presso un ufficio postale utilizzando i moduli disponibili sul sito di Poste Italiane.
I cittadini dai 65 anni in su devono compilare il modulo domanda per beneficiari dai 65 anni in su secondo l'apposita guida alla compilazione.
I tutori, gli esercenti la patria potestà o i soggetti affidatari possono presentare la domanda tramite il modulo domanda per i minori di tre anni seguendo l'apposita guida alla compilazione.
Nella domanda l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
L’ufficio postale trasmetterà in via telematica all’INPS la domanda per le necessarie verifiche e, in caso di esito positivo, inviterà il titolare a recarsi presso un ufficio postale per ritirare la carta su cui sarà già stato accreditato l'importo del bimestre di presentazione della domanda.
In caso di mancata accettazione della domanda, INPS lo comunicherà ai richiedenti indicando nella lettera di reiezione le motivazioni dell’esito negativo.
Il beneficiario della Carta (in caso di ultrasessantacinquenne) o il titolare (in caso di beneficiario minore) possono modificare le informazioni relative alla residenza (quelle contenute nel quadro 5 della domanda) e chiedere che la Carta venga intestata a un altro soggetto utilizzando gli appositi moduli presso gli uffici postali. Per la variazione dei dati si devono usare i moduli Mod CA/varanag65 (in caso di ultrasessantacinquenne) e Mod CA/varanag3 (in caso di beneficiario minore); per la variazione dei titolari della carta ci sono i moduli Mod CA/titolare65 (in caso di ultrasessantacinquenne) e Mod CA/titolare3 (in caso di beneficiario minore). I moduli di variazione dati devono essere presentati alla sede INPS competente per territorio.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere:
- al sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- al numero verde Poste Italiane 800 666 888;
- al Contact center al numero verde 803 164 da rete fissa o al 06 164164 da cellulare.
Fonte: INPS
Il ticket rappresenta il modo con cui gli assistiti contribuiscono o partecipano al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono. Le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) per le quali è previsto il pagamento del ticket sono: le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio; le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero; le cure termali.
Le prestazioni per le quali non è previsto il pagamento del ticket sono: gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva promossi o autorizzati con atti formali della Regione (ad esempio, la mammografia per la diagnosi precoce del tumore della mammella, il PAP test per il tumore della cervice uterina, la ricerca del sangue occulto nelle feci per il tumore del colon-retto); gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica necessarie per la tutela della salute collettiva, obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazione epidemiche (ad esempio, gli esami su coloro che entrano o sono entrati in contatto con persone affette da malattie infettive e contagiose); le prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta; i trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero, ordinario o diurno, inclusi i ricoveri in reparti o strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e gli esami strettamente e direttamente collegati al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla medesima struttura (la visita dell’anestesista, la RX del torace, l’elettrocardiogramma, la rimozione dei punti, ecc.); gli alimenti destinati a categorie particolari (es. alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia) e dispositivi medici per persone affette da diabete (aghi, strisce reattive, penne pungidito, misuratori della glicemia, ecc.); le protesi, le ortesi e gli ausili tecnologici destinati alle persone con disabilità.
Il ticket non è previsto nemmeno sulle prestazioni erogate in situazioni di particolare interesse sociale come la tutela della maternità; la prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV, limitatamente all’accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione; la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse all’attività di donazione; la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni ivi indicate; i vaccini per le vaccinazioni incluse nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale per le persone identificate come destinatarie.
Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio), il ticket per l’assistito è pari alla tariffa della prestazione, fino al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta (fatti salvi gli assistiti che godono di esenzione). Al ticket si deve aggiungere una quota fissa di 10 euro sulla ricetta, ma alcune Regioni hanno adottato misure alternative o hanno variato l’importo della quota fissa in aumento o in diminuzione.
Prestazioni di Pronto Soccorso
La legge prevede il pagamento di un ticket (il cui importo varia regionalmente) per le prestazioni erogate in Pronto soccorso ospedaliero classificate con codice “bianco”(prestazioni non urgenti, paziente in condizioni non critiche ad eccezione di traumi ed avvelenamenti acuti) non seguite da ricovero. Sono esclusi dal pagamento i minori di 14 anni e gli assistiti che godono di esenzione. Il ticket non è previsto per le prestazioni erogate a pazienti cui è stato attribuito: codice “rosso”, paziente molto critico; codice “giallo”, paziente mediamente critico; codice “verde” , paziente poco critico.
Per quanto riguarda i farmaci dal 2000 è stata abolita, a livello nazionale, ogni forma di partecipazione degli assistiti per l’assistenza farmaceutica; dunque, non è previsto alcun ticket e i farmaci sono totalmente gratuiti oppure totalmente a pagamento (classe C). La maggior parte delle Regioni, tuttavia, per fare fronte al proprio disavanzo, hanno introdotto sui farmaci di fascia A specifiche forme di partecipazione alla spesa farmaceutica (ticket), che in genere consistono in una quota fissa per ricetta o per confezione. Le stesse Regioni hanno individuato alcune categorie o i soggetti esenti.
Per conoscere i ticket applicati sull’assistenza farmaceutica, è opportuno consultare i siti delle Regioni o chiedere informazioni alla propria Azienda sanitaria locale (Asl).
Un discorso a parte va effettuato per i farmaci “di marca” per i quali esiste in commercio il corrispondente “generico” o “equivalente”, vale a dire un prodotto di uguale composizione, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e indicazioni terapeutiche uguali. Se il cittadino chiede il medicinale “di marca” invece del “generico” dovrà pagare la differenza tra il prezzo del medicinale richiesto e il prezzo di rimborso del “generico”. Per approfondire, consulta l'area tematica "Servizio farmaceutico".
Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, gli assistiti hanno diritto all’esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) nei seguenti casi: in particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale; in presenza di determinate patologie (croniche o rare); in caso di riconoscimento dello stato di invalidità: in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
Informazioni più dettagliate in materia di diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria si possono avere contattando la propria Asl.
Contributi a Favore di Persone in Condizioni di Disabilità
Ai cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche è previsto il sostegno economico. Il sostegno economico può essere chiesto da determinate categorie ovvero i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi. Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992.
Il riconoscimento dell'invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all'Istituto, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l'handicap. Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino. Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono:
- Per gli invalidi civili: pensione di inabilità (invalidi totali); indennità di frequenza (minori invalidi); assegno mensile (invalidi parziali); indennità di accompagnamento.
- Per i ciechi civili: pensione ai ciechi assoluti; pensione ai ciechi parziali; indennità speciale; indennità di accompagnamento.
- Per i sordi: pensione; indennità di comunicazione.
L'INPS riconosce un'indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Una volta avvenuto l'accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
L'assegno mensile è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita), con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. INPS riconosce la pensione di inabilità ai soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita) che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Ai fini dell'inserimento scolastico e sociale, l'INPS riconosce un'indennità di frequenza, erogata a domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Liquidazione di ratei di invalidità civile maturati e non riscossi prevede che il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell'ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione. La cessazione avviene per morte del pensionato o decadenza del diritto. La liquidazione del rateo per morte spetta ai superstiti del defunto. Per quanto riguarda l'esenzione spese sanitarie la legge prevede l'esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per alcune categorie di invalidi. Inoltre, è prevista l'agevolazione fiscale e il contrassegno ivalidi dove le commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità. Ogni anno l'INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche d'invalidità civile l'attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (articolo 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e legge 24 dicembre 2007, n. 247). Il termine per la presentazione di tale attestazione è di norma fissato al 31 marzo di ciascun anno. Devono presentare la dichiarazione di responsabilità i cittadini che percepiscono prestazioni legate all'invalidità civile e i titolari di assegno/pensione sociale, tramite il servizio online (disponibile anche per CAF e liberi professionisti). Le dichiarazioni variano a seconda del tipo di provvidenza economica di cui si è titolari, come sono diversi fra loro i modelli che è necessario compilare. Nella tabella seguente sono sinteticamente riportati gli obblighi di dichiarazione a seconda delle diverse minorazioni riconosciute.
Contro i provvedimenti di diniego concernenti il mancato riconoscimento delle minorazioni fisiche o psichiche e della prestazione sono previsti due strumenti di tutela: uno giudiziario, relativo alla fase dell'accertamento sanitario, l'altro di carattere amministrativo che riguarda la fase di concessione della prestazione. In caso di mancato riconoscimento della prestazione richiesta è possibile attivare il procedimento del ricorso amministrativo. Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici in assenza di requisiti amministrativi come il reddito, la cittadinanza o la residenza. Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap, è possibile invece promuovere un ricorso giurisdizionale entro sei mesi dalla notifica del verbale.
Fonte: INPS, INAIL
Il Bonus asilo nido è il premio stabilito nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie. E’ un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. Il bonus viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.000 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus di 1.000 euro in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente. Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2018 è di 250 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online. Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande. L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande. Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda. L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza: perdita della cittadinanza; decesso del genitore richiedente; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi). Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88): cittadinanza italiana; cittadinanza UE; permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007); status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; residenza in Italia; relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
A partire dalle 10 del 29 gennaio 2018 e fino alle 23:59 del 31 dicembre 2018 è possibile presentare domanda online attraverso il servizio dedicato.
In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente: pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo asilo nido”). Va evidenziato che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc.); introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).
La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi. Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà specificare nella domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo. Il richiedente dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda.
Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato. Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino. Inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo. In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.
La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce. Ad esempio, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo, gennaio-marzo, l’eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento a ogni mensilità.
La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare: la denominazione e la partita iva dell’asilo nido; il codice fiscale del minore; il mese di riferimento; gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Nell’ipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.
Fonte: INPS
Ai cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche è previsto il sostegno economico. Il sostegno economico può essere chiesto da determinate categorie ovvero i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi. Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992.
Il riconoscimento dell'invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all'Istituto, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l'handicap. Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino. Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono:
- Per gli invalidi civili: pensione di inabilità (invalidi totali); indennità di frequenza (minori invalidi); assegno mensile (invalidi parziali); indennità di accompagnamento.
- Per i ciechi civili: pensione ai ciechi assoluti; pensione ai ciechi parziali; indennità speciale; indennità di accompagnamento.
- Per i sordi: pensione; indennità di comunicazione.
L'INPS riconosce un'indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Una volta avvenuto l'accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
L'assegno mensile è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita), con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. INPS riconosce la pensione di inabilità ai soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita) che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Ai fini dell'inserimento scolastico e sociale, l'INPS riconosce un'indennità di frequenza, erogata a domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Liquidazione di ratei di invalidità civile maturati e non riscossi prevede che il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell'ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione. La cessazione avviene per morte del pensionato o decadenza del diritto. La liquidazione del rateo per morte spetta ai superstiti del defunto. Per quanto riguarda l'esenzione spese sanitarie la legge prevede l'esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per alcune categorie di invalidi. Inoltre, è prevista l'agevolazione fiscale e il contrassegno ivalidi dove le commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità. Ogni anno l'INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche d'invalidità civile l'attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (articolo 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e legge 24 dicembre 2007, n. 247). Il termine per la presentazione di tale attestazione è di norma fissato al 31 marzo di ciascun anno. Devono presentare la dichiarazione di responsabilità i cittadini che percepiscono prestazioni legate all'invalidità civile e i titolari di assegno/pensione sociale, tramite il servizio online (disponibile anche per CAF e liberi professionisti). Le dichiarazioni variano a seconda del tipo di provvidenza economica di cui si è titolari, come sono diversi fra loro i modelli che è necessario compilare. Nella tabella seguente sono sinteticamente riportati gli obblighi di dichiarazione a seconda delle diverse minorazioni riconosciute.
Contro i provvedimenti di diniego concernenti il mancato riconoscimento delle minorazioni fisiche o psichiche e della prestazione sono previsti due strumenti di tutela: uno giudiziario, relativo alla fase dell'accertamento sanitario, l'altro di carattere amministrativo che riguarda la fase di concessione della prestazione. In caso di mancato riconoscimento della prestazione richiesta è possibile attivare il procedimento del ricorso amministrativo. Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici in assenza di requisiti amministrativi come il reddito, la cittadinanza o la residenza. Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap, è possibile invece promuovere un ricorso giurisdizionale entro sei mesi dalla notifica del verbale.
La Regione Marche garantisce, attraverso l’erogazione di contributi alle famiglie, il finanziamento di servizi di assistenza didattica domiciliare, ausili e di adattamento dei testi scolastici per gli alunni con disabilità sensoriale.
Per maggiori informazioni visita il sito.
Fonte: Regione Marche, INPS, INAIL
Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica. Introdotto dal Governo con D.M. 28/12/2007, il Bonus è stato pensato per garantire un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica a due tipologie di famiglie: quelle in condizione di disagio economico e quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali.
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Per maggiori informazioni e modulistica vista il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Per maggiori informazioni visita il sito.
Fonte: ARERA
Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale se il loro indicatore ISEE non è superiore a 8.107,50 euro. Nel caso di famiglie numerose (con più di 3 figli a carico), l’ISEE non deve invece superare i 20.000 euro.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane. Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico. Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it.
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE. Il bonus sociale gas, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale elettrico.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Fonte: ARERA
A seguito degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016 e successivi, ASTEA S.p.A. ha recepito i provvedimenti contenuti nella Delibera 252/2017/R/com dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che hanno disposto le agevolazioni a favore delle utenze delle zone colpite dal sisma, le modalità di ottenimento delle stesse e le modalità di rateizzazione delle fatture sospese. L’AEEGSI ha previsto, per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma: l’azzeramento di tutte le componenti tariffarie delle bollette, ovvero non verranno applicati i corrispettivi tariffari per acquedotto, fognatura, depurazione e le componenti tariffarie UI di perequazione; l’eliminazione dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni, subentri resi necessari a seguito degli eventi sismici.
Le agevolazioni sono riconosciute in maniera automatica a tutte le utenze attive alle date sopra indicate ubicate nei comuni colpiti dal sisma, nonché a quelle delle strutture abitative di emergenza (SAE) e moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE), senza la necessità di presentare alcuna istanza. Negli altri casi le agevolazioni vengono applicate su richiesta dell’interessato, mediante la presentazione di apposita istanza e la durata dell’agevolazione è limitata alla sola inagibilità dell’immobile danneggiato e comunque, al massimo, fino al 17 gennaio 2020. Qualora l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza dei 36 mesi, si dovrà darne comunicazione ad Astea S.p.A. entro 30 giorni.
Il soggetto avente diritto ad agevolazione, automatica e non, che alla data del sisma era residente nell’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire dell’agevolazione anche relativamente all’unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico, indipendentemente dalla Regione in cui quest’ultima sia ubicata.
Per maggiori informazioni visita il sito.
Fonte: ASTEA
Per altri servizi: Mensa Scolastica, Sostegno Linguistico, Trasporto Scolastico, Assistenza Scolastica ed Extra Scolastica, Vigilanza Scolastica, Sorveglianza ed Assistenza sugli Scuolabus, Borse di Studio, rivolgersi ai propri Comuni di interesse.
Fonte: Regione Marche