Dal 9 dicembre 2010, i cittadini stranieri che chiedono il rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovranno sottoporsi al Test di lingua italiana, corrispondente al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.
Il cittadino straniero interessato dovrà inoltrare per via telematica alla prefettura della provincia dove ha il domicilio la domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it e compilando il modulo di domanda.
Il sistema informatico acquisisce la domanda e la inoltra all'ufficio competente, che verificata la regolarità della domanda convoca sempre on line entro 60 giorni l'interessato indicando la data e la sede dell'esame. In caso di esito positivo del test, la prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame. Sempre sullo stesso sito è possibile consultare il risultato del proprio test.
Sono esentati dallo svolgimento del test di lingua italiana:
- i minori di anni 14;
- gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap;
- chi abbia conseguito diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado che studia all'università o frequentanti un master o un dottorato;
- chi sia in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al Livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- chi ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti con attestazione del Livello A2;
- chi abbia ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo Unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al Livello A2;
- i dirigenti o il personale altamente specializzato, i lettori universitari, i professori universitari, gli interpreti e i giornalisti ufficialmente accreditati entrati con l'art 27 comma 1 lettera a c d q.
- i dirigenti o il personale altamente specializzato, i lettori universitari, i professori universitari, gli interpreti e i giornalisti ufficialmente accreditati entrati con l'art 27 comma 1 lettera a c d q.
Nel caso in cui il cittadino straniero non debba effettuare alcun test per la verifica, la Questura verifica, attraverso le copie autentiche dei titoli di studio o attraverso i certificati di frequenza, l'esclusione dell'obbligo di svolgimento del test.
Per maggiori informazioni su come iscriversi ai corsi di italiano visita il sito.
Fonte: Ministero dell’Interno