La costituzione italiana riconosce il diritto all’unità familiare e agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. (Cost. Italiana artt.29, 30, 31).
Fonte: Costituzione italiana
L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari. Il ricongiungimento familiare può essere richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
- ai cittadini stranieri che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, oppure con visto di ingresso al seguito del proprio familiare;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Occorre dimostrare la sussistenza dell’effettiva convivenza a seguito del matrimonio. La mancata convivenza comporta la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, a meno che i due coniugi abbiano avuto figli a seguito del matrimonio;
- al genitore straniero, anche naturale, di un minore italiano residente in Italia, a condizione che questi non sia stato privato dalla potestà genitoriale secondo la legge italiana.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato per una durata pari al permesso di soggiorno del familiare straniero che ha richiesto il ricongiungimento familiare. La titolarità del permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo entro i limiti d’età previsti dalla legge italiana. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito. in presenza dei requisiti, in permesso per lavoro o per studio.
Infine, è prevista una tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto. Tale tutela rafforzata impone all’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di rifiuto del rilascio, revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, di valutare in concreto la situazione dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali.
Fonte: Ministero dell'Interno
Le donne straniere che lavorano godono degli stessi diritti di una lavoratrice italiana in tema di maternità, la cui tutela è regolata in base al tipo di lavoro. La donna straniera irregolare può usufruire delle cure essenziali in forma gratuita e avere un permesso di soggiorno per cure mediche.
Le donne stranieri irregolari possono: chiedere il permesso di soggiorno per motivi di salute, per il periodo della gravidanza e per sei mesi successivi alla nascita del bambino; hanno diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o in ogni modo essenziali, ancorché continuative in forma gratuita durante la gravidanza e il parto presso gli ospedali del Servizio sanitario nazionale a parità di trattamento con le cittadine italiane; il permesso di soggiorno per cure mediche non consente il cambiamento del motivo del soggiorno, né autorizza a svolgere alcuna attività lavorativa.
Le donne stranieri lavoratrice con contratto subordinato: hanno il diritto al congedo di maternità; possono chiedere anche il congedo parentale; hanno diritto dopo la nascita del bambino a due ore di riposo al giorno per allattamento se lavora almeno sei ore al giorno e ha diritto anche a permessi per malattia del bambino; non possono essere licenziate dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo per giusta causa.
Le donne stranieri collaboratrici domestiche: hanno il diritto al congedo di maternità; per avere diritto all’indennità di maternità devono avere almeno sei mesi di contributi settimanali nell’anno precedente o in alternativa un anno di contributi nel biennio antecedente l’inizio del periodo di astensione; se la gravidanza è iniziata all’interno del rapporto di lavoro non possono essere licenziate fino al 3° mese dopo il parto.
Presso tutti gli ospedali pubblici le donne straniere possono ricoverarsi in anonimato e anche decidere di non riconoscere il bambino, la rinuncia al bambino potrà essere fatta sia al momento del ricovero che al momento del parto. Il bambino otterrà tutte le cure necessarie dagli operatori sanitari e specialisti fin quando non verrà adottato.
Le donne straniere con figli, senza lavoro o comunque con reddito basso, possono richiedere un assegno di maternità, ma deve essere in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo Ce (ex-carta di soggiorno).
La domanda di concessione dell’assegno va presentata al Servizio socio-assistenziale presso la sede del Comprensorio o Comune entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso del minore nella famiglia del richiedente a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento.
Per maggiori informazioni visita il sito.
Fonte: INPS
Ai minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”.
I minori presenti in Italia possono essere: "accompagnati”: minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il quarto grado e regolarmente soggiornanti; “non accompagnati”: minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.
I diritti riconosciuti ai minori stranieri riguardano: l’istruzione: i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola (di ogni ordine e grado, non solo quella dell’obbligo).
L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno; l’assistenza sanitaria: i minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) devono essere obbligatoriamente iscritti, da chi ne esercita la tutela, al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni assicurate dal sistema sanitario.
I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al S.S.N., ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, a quelle per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva e saranno loro comunque garantite le principali prestazioni;
Il lavoro: ai minori stranieri si applicano in materia di lavoro le stesse norme che si applicano ai minori italiani (ammissione al lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni e dopo aver assolto all’obbligo scolastico).
Fonte: Unicef
Lo stato civile è l'insieme degli status del cittadino di rilievo amministrativo come cittadinanza, nascita, matrimonio o unione civile e morte, nonché la funzione amministrativa volta ad accertare e dare pubblicità ai fatti giuridici che costituiscono, modificano o estinguono le connesse condizioni e situazioni personali, mediante appositi atti giuridici detti appunto atti di stato civile.
Gli status più comuni sono:
- Celibe/Nubile
- Vedovo/a
- Divorziato/a
- Libero/a (uomo/donna non sposato/a)
- Coniugato/a
Su documenti d'identità e di riconoscimento, l'indicazione dello stato civile è facoltativa dal 2000, ma resta d'obbligo in alcune circostanze.
Fonte: Costituzione italiana
In Italia, i cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio con rito civile italiano o rito religioso, valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello stato. Per la celebrazione del matrimonio sono necessari un documento di identità personale valido, quindi il passaporto, e il Nulla Osta, rilasciato dall’autorità competente del paese d’origine.
Per contrarre il matrimonio sono necessari i seguenti documenti:
- il documento di identità personale valido, quindi il passaporto, il Nulla Osta, rilasciato dalla autorità competente del paese d’origine e un documento che attesti la regolarità del soggiorno in Italia (permesso/carta di soggiorno o dichiarazione di presenza).
- il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza e dovrebbe indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero. Nel caso in cui non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e alla maternità occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal paese d’origine, tradotto e legalizzato.
- il nulla osta di regola è rilasciato dall’autorità consolare in Italia; e in questo caso la firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura italiana competente, salvo diverse convenzioni. Negli altri casi può essere rilasciato dall’autorità competente del proprio paese; e, in questo caso, il documento deve essere legalizzato dal consolato o dall’ambasciata italiana competente.
Attualmente per il matrimonio civile, occorre che almeno uno dei due fidanzati si rechi presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per fornire i dati personali degli sposi. Sarà l'ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione che necessita, dopo di che i fidanzati dovranno contattare il Comune per fissare la data delle pubblicazioni e presentarsi entrambi personalmente per firmare la richiesta medesima.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi all’albo comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); nell'atto saranno indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio.
Trascorsi tre giorni dal termine delle pubblicazioni (lo scopo della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti l'intenzione di contrarre matrimonio affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione), il matrimonio potrà essere celebrato entro i 180 giorni successivi. Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta della pubblicazione e della celebrazione del matrimonio.
Nell'ordinamento giuridico italiano esistono tre tipi di matrimonio.
- Matrimonio Civile, celebrato davanti all'Ufficiale di stato civile cioè presso il comune.
- Matrimonio Canonico, celebrato davanti al Ministro del culto cattolico in chiesa
- Matrimonio Concordatario, celebrato davanti al Ministro del culto cattolico ma regolarmente iscritto nei registri di stato civile.
Fonte: Farnesina
Il divorzio è un istituto giuridico dell'ordinamento italiano finalizzato a far cessare gli effetti civili del matrimonio. Nel caso di coniugi con diversa cittadinanza, la ricerca della legge applicabile viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice che dovrà individuare il paese in cui la vita coniugale è prevalentemente localizzata.
Se la legge straniera in concreto applicabile non prevede la separazione personale e il divorzio, troverà applicazione la legge italiana (art. 31 legge 1995, n. 218), prevalendo in tal caso la lex fori. Al riguardo, va in particolare rilevato che l’applicazione della legge italiana non presuppone la cittadinanza italiana del coniuge richiedente e può essere invocata anche da uno straniero, sia in un matrimonio misto sia in un matrimonio tra stranieri. Con riferimento alle ipotesi formulate nel quesito, ai coniugi italiani che abbiano presentato in Italia domanda di separazione o di divorzio sarà applicabile la legge italiana, anche se non residenti in Italia; se si tratta di coniugi di nazionalità diversa, troverà applicazione la legge dello Stato nel quale si è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale; ma se detta legge non conosce gli istituti della separazione o del divorzio il giudice (italiano) applicherà la legge italiana.
Fra gli impegni reciproci che i coniugi assumono con il matrimonio vi è quello di convivere nella casa adibita a residenza della famiglia. Quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano un pregiudizio all'educazione dei figli, ciascuno dei coniugi può chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a vivere separato dall'altro (separazione giudiziale).
I coniugi possono anche concordare di vivere separati, sottoponendo il loro accordo all'omologazione dell'autorità giudiziaria (separazione consensuale davanti al Tribunale), redigendo un accordo di separazione con l'aiuto dei rispettivi avvocati (separazione consensuale con negoziazione assistita da avvocati), o, se ricorrono date condizioni di legge, redigendo un accordo di separazione davanti al Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile.
La separazione personale, dunque, può essere giudiziale o consensuale (art. 150 c.c.). Il diritto di chiedere la separazione spetta esclusivamente ai coniugi. Con la separazione personale viene meno l'obbligo reciproco della coabitazione. Si attenuano anche altri doveri coniugali, ma non vengono meno gli obblighi - di natura patrimoniale - di assistenza materiale: è per questo che è previsto l'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole.
La legge prevede che il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e con il divorzio (v. art. 149 c.c.). La legge sul divorzio (L. n. 898 del 1970 e successive modifiche) prevede (all'artico 3) che uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso nei seguenti casi: in talune ipotesi - tassativamente indicate- concernenti delitti commessi dall'altro coniuge; quando l'altro coniuge ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; quando il matrimonio non è stato consumato; quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di sesso a norma della L. n. 164 del 1982; quando è stata pronunciata la separazione.
Con l'entrata in vigore della Legge 6.5.2015 n. 55, sul cosiddetto divorzio breve, i termini per proporre la domanda di divorzio sono: un anno dal giorno in cui i coniugi sono comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale nella causa di separazione giudiziale; sei mesi dal giorno in cui i coniugi sono comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale (anche se il procedimento è iniziato come giudiziale e si è trasformato in consensuale); sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile; sei mesi dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Fonte: Farnesina
In caso di decesso di cittadini stranieri in Italia, per poter espletare eventuali richieste di trasporto cadavere, cremazione, affidamento o dispersione delle ceneri, è necessario che gli interessati si rivolgano al Consolato/Ambasciata straniera in Italia al fine di ottenere il nulla osta all'operazione richiesta.
Fonte: Farnesina
Per maggiori informazioni sulle agevolazioni e contributi per le famiglie visita Area Tematica "Agevolazioni e contributi per le famiglie" di questo sito.
Fonte: Regione Marche
L'Associazione Avvocato di strada Onlus è un'organizzazione nazionale di volontariato con sede a Bologna che ha lo scopo di fornire assistenza legale e patrocínio gratuito alle persone senza dimora. Associazione si propone di consentire un effettivo accesso alla giustizia agli emarginati, garantendo un'assistenza legale alle persone private dei loro diritti fondamentali.
- Ancona
La sede di Avvocato di strada Ancona è attiva presso la Mensa del Povero, Missionarie Francescane della Carità, Opera di Padre Guido, in via Padre Guido 5, 60121, Ancona. Lo sportello legale è aperto tutti i giovedì dalle 14.30 alle 15.30.
Contatto: Avv.Daniele Valeri – Email: ancona@avvocatodistrada.it
Via Padre Guido 5, 60121, Ancona – Tel. 0712074202 – Fax. 071206614
- Macerata
La sede di Avvocato di strada a Macerata è attiva dal maggio 2008 grazie alla collaborazione dell’Associazione Gruppo Umana Solidarietà – “G.Puletti” – Onlus.
Contatto: Avvocato di strada Macerata
Via Pace, 5, 62100 Macerata (MC) – Italy
Tel. +39 0733 26 04 98 Fax. +39 0733 26 97 58
Sito web: http://www.gus-italia.org/
- Jesi
Gli avvocati ricevono presso il Centro di Accoglienza “Casa delle Genti” di Jesi (AN) Via Cascamificio 14/16 il secondo e il quarto venerdì di ogni mese dalle 14.45 alle 16.
La segreteria dello sportello è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
Contatto: Avv. Lorenzo Fiordelmondo
Coordinatore Avvocato di strada Jesi
Email:jesi@avvocatodistrada.it
Telefono fisso: 0731 721665
Cellulare: 327 5673836
- Rimini
Gli avvocati ricevono il sabato dalle 9 alle 11 (ogni due settimane) presso i locali della Croce Rossa Rimini, in Via Mameli n. 37.
Contatto: Avv. Patrick Wild – Email: rimini@avvocatodistrada.it
c/o Croce Rossa Rimini, Via Mameli n. 37, Rimini.
- San Benedetto del Tronto
Gli avvocati ricevono presso il Centro di Accoglienza “Casa delle Genti” di San Benedetto del Tronto – Via Calatafimi, 125 il secondo e il quarto venerdì di ogni mese dalle 15:30 alle 17:30.
La segreteria dello sportello è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
Contatto: Avv. Paolo Canducci
Coordinatore Avvocato di strada San Benedetto del Tronto
Email: sanbenedettodeltronto@avvocatodistrada.it
Telefono fisso: 0735 431095
Cellulare: 393 8648125
Fonte: Associazione Onlus Avvocato di Strada